(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta
                      n. 14 del 28 marzo 2000)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
                         la seguente legge:

                               Art. 1.
                      Modificazioni all'art. 2
    1.  Dopo  il comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 23 ottobre
1995,   n.   45   (Riforma  dell'organizzazione  dell'amministrazione
regionale  della  Valle  d'Aosta  e  revisione  della  disciplina del
personale) e' inserito il seguente:
    "4-bis.  L'attribuzione  di  trattamenti  economici puo' avvenire
esclusivamente  mediante  contratti  collettivi  o,  alle  condizioni
previste,  mediante  contratti individuali. Le disposizioni di leggi,
regolamenti   o  atti  amministrativi  che  attribuiscono  incrementi
retributivi  non  previsti  da contratti cessano di avere efficacia a
far  data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I
trattamenti  economici  piu' favorevoli in godimento sono riassorbiti
con le modalita' e nelle misure previste dai contratti collettivi e i
risparmi   di   spesa  che  ne  conseguono  incrementano  le  risorse
disponibili per la contrattazione collettiva.".